Segnalazioni / Whistleblowing

Il Whistleblowing è un sistema di segnalazione da parte di un dipendente o di un terzo interessato di un’organizzazione pubblica o privata (il “Segnalante”), di violazioni di disposizioni normative nazionali o dellUnione europea, di cui sia venuto a conoscenza, utilizzando canali sicuri e indipendenti per tutelare la propria identità, essendo messo al riparo da eventuali ritorsioni e discriminazioni, conseguenti la segnalazione.

È provvisto, dunque, di un importante strumento di tutela previsto a favore dei soggetti segnalanti, contro eventuali forme di ritorsione e altre conseguenze negative.

Tra le «violazioni» si evidenziano le condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/01, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti, nonché gli illeciti riferiti a molteplici settori quali, a titolo non esaustivo: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari, riciclaggio, finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell’ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi, informativi, oltre ad altri illeciti amministrativi, contabili, civili o penali che non rientrano nei casi precedenti.

Il Whistleblowing è disciplinato in Italia dal Decreto legislativo n. 24 del 10 marzo 2023 di recepimento della Direttiva Europea 2019/1937 del 23 ottobre 2019 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione, in vigore dal 30 marzo 2023, con effetti a partire dal 15 luglio o dal 17 dicembre, a seconda delle tipologie delle organizzazioni che lo devono attuare.

Il D.Lgs. 24/2023 sostituisce e abroga la previgente Legge 30 novembre 2017, n. 179.

Soggetti del settore pubblico: le amministrazioni pubbliche di cui allarticolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza o regolazione, gli enti pubblici economici, gli organismi di diritto pubblico di cui allarticolo 3, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, i concessionari di pubblico servizio, le società a controllo pubblico e le società in-house, così come definite, rispettivamente, dallarticolo 2, comma 1, lettere m) e o), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, anche se quotate.

Soggetti del settore privato: soggetti, diversi da quelli rientranti nella definizione di soggetti del settore pubblico, i quali:

1. hanno impiegato, nellultimo anno, la media di almeno 50 lavoratori subordinati con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato;
2. rientrano nellambito di applicazione degli atti dellUnione di cui alle parti I.B e II dellallegato, anche se nellultimo anno non hanno raggiunto la media di 50 lavoratori subordinati;
3. sono diversi dai soggetti di cui al numero 2), rientrano nellambito di applicazione del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e adottano modelli di organizzazione e gestione ivi previsti, anche se nellultimo anno non hanno raggiunto la media di 50 lavoratori subordinati (in pratica, chiunque abbia adottato un Modello 231).

Il D.Lgs. 24/2023 elenca le persone (fisiche) segnalanti a cui è possibile applicare le misure di protezione previste nel Decreto.

A titolo di esempio, si citano:

  • i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, i dipendenti degli enti pubblici economici, degli enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico, delle società in house, degli organismi di diritto pubblico o dei concessionari di pubblico servizio;
  • i lavoratori subordinati di soggetti del settore privato;
  • i lavoratori autonomi, i liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria attività presso soggetti del settore pubblico o del settore privato;
  • i volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso soggetti del settore pubblico o del settore privato;
  • gli azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza;
  • i facilitatori;
  • le persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
  • i colleghi di lavoro della persona segnalante che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente.

La tutela è garantita anche quando: il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali; durante il periodo di prova; successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

I soggetti tutelati sono:

  • Facilitatore, persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione, operante all’interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata.
  • Persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado.
  • Colleghi di lavoro del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente.
  • Enti di proprietà in via esclusiva o in compartecipazione maggioritaria di terzi del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica.
  • Enti presso i quali il segnalante, denunciante o chi effettua una divulgazione pubblica lavorano (art. 3, co. 5, lett. d)).
  • Enti che operano nel medesimo contesto lavorativo del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica.

Per maggiori informazioni si rimanda allistruzione operativa sulla gestione aziendale delle segnalazioni. Gestione delle segnalazioni.

Sielte Trasporti mette a disposizione di chiunque (Clienti, Fornitori, Dipendenti, Collaboratori a qualsiasi titolo, Terzi…) volesse segnalare

 

  • atti illeciti o violazioni od omissioni alle Leggi e Norme dello Stato italiano e dell’Unione Europea
  • condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231
  • episodi di corruzione o tentata corruzione, concussione o tentata concussione
  • reati o illeciti ambientali
  • reati o illeciti in ambito della tutela della salute e sicurezza sul lavoro
  • episodi di lavoro infantile o minorile
  • episodi di lavoro forzato o obbligato
  • violazioni della libertà di associazione
  • episodi di discriminazione di qualsiasi natura
  • applicazioni di pratiche disciplinari non previste dai CCNL di riferimento
  • abusi nell’ambito dell’orario di lavoro dei dipendenti
  • modalità retributive non conformi ai CCNL di riferimento
  • qualsiasi altro atto illecito o violazione od omissione contraria alle Politiche aziendali

 

perpetrato da parte dell’Organizzazione o di Collaboratori a qualsiasi titolo con l’Organizzazione, ai sensi del D.lgs. n. 24/2023 attuativo della Direttiva Europea n. 1937/2019, la seguente pagina web:

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